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	<title>Inchiostro Digitale &#187; norme e-commerce</title>
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		<title>Come aprire un sito e-commerce</title>
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		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 10:21:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucacp</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Se un soggetto intende avviare una attività di e-commerce, deve rispettare le condizioni precisate dal D. Lgs. 114/1998. Limitiamoci al B2C Business to consumer, cioè all’attività di commercio tra imprese e consumatori finali, quindi all’attività svolta da chiunque professionalmente acquisita merci in nome e per conto proprio e la rivende, su aree private in sede [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.inchiostrodigitale.com/wp-content/uploads/2009/12/credit-card.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-261" title="credit-card" src="http://www.inchiostrodigitale.com/wp-content/uploads/2009/12/credit-card-150x150.jpg" alt="e-commerce" width="150" height="150" /></a>Se un soggetto intende avviare una attività di e-commerce, deve rispettare le condizioni precisate dal D. Lgs. 114/1998. Limitiamoci al B2C Business to consumer, cioè all’attività di commercio tra imprese e consumatori finali, quindi all’attività svolta da chiunque professionalmente acquisita merci in nome e per conto proprio e la rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale. Tale normativa, prevista dall’art. 4 del D. Lgs 114/1998, non si applica:- agli artigiani, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria. L’artigiano, infatti, non acquista merci per rivenderle ma vende i beni che produce;- alle associazioni dei produttori ortofrutticoli;- ai titolari di rivendite di generi di monopolio;- ai produttori agricoli;- alle vendite di carburante;- ai pescatori e alle cooperative di pescatori;- a chi vende o espone per la vendita le proprie opere d’arte, nonché quelle dell’ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa;- all’attività di vendita effettuata nelle fiere campionarie e nelle mostre di prodotti;- ai farmacisti;- alla vendita dei beni del fallimento;- agli enti pubblici o alle persone giuridiche private partecipate dallo Stato o da enti territoriali.In sintesi l’attività di commercio deve essere professionale, cioè non occasionale, deve prevedere l’acquisto di prodotti e/o servizi, e deve essere finalizzato alla successiva rivendita.Nel caso di B2C la normativa è più rigorosa, rispetto al B2B Business to Business, perché le parti non sono poste sullo stesso piano, e il consumatore ha diritto a maggiore tutela. In particolare il titolare del negozio elettronico deve comunicare, a mezzo del modello COM 1, al Comune nel quale il titolare ha la residenza infatti la sede del prestatore di servizi prescinde dall’ubicazione dei server o del sito web, la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 5 del decreto sopra citato, nonché il settore merceologico di attività. <span style="background-color: #ffff00;">L’attività può essere iniziata solo decorsi 30 giorni dal ricevimento da parte del Comune della comunicazione</span>.Inoltre, è ammesso l’invio di prodotti al consumatore solo se non vi sono vincoli a suo carico, ovviamente a meno che l’invio non sia sollecitato dal medesimo consumatore, e le operazioni di vendita all’’asta deve ritenersi vietata.È infine proibito il commercio all’ingrosso e al dettaglio congiuntamente, a meno che non siano approntate due aree nettamente separate sul sito con la&#8230;</p>
<p>fonte: <a href="http://bsaett.altervista.org/diritto-e-giustizia/siti-e-commerce-in-italia.html">brunosaetta &#8211; Siti e-Commerce in Italia</a>.<br />
foto con licenza Creative Commons per uso commerciale: <a title="e-commerce" href="http://www.flickr.com/photos/fosforix/3007393167/">http://www.flickr.com/photos/fosforix/3007393167/</a></p>
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