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Come aprire un sito e-commerce
Se un soggetto intende avviare una attività di e-commerce, deve rispettare le condizioni precisate dal D. Lgs. 114/1998. Limitiamoci al B2C Business to consumer, cioè all’attività di commercio tra imprese e consumatori finali, quindi all’attività svolta da chiunque professionalmente acquisita merci in nome e per conto proprio e la rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale. Tale normativa, prevista dall’art. 4 del D. Lgs 114/1998, non si applica:- agli artigiani, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria. L’artigiano, infatti, non acquista merci per rivenderle ma vende i beni che produce;- alle associazioni dei produttori ortofrutticoli;- ai titolari di rivendite di generi di monopolio;- ai produttori agricoli;- alle vendite di carburante;- ai pescatori e alle cooperative di pescatori;- a chi vende o espone per la vendita le proprie opere d’arte, nonché quelle dell’ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa;- all’attività di vendita effettuata nelle fiere campionarie e nelle mostre di prodotti;- ai farmacisti;- alla vendita dei beni del fallimento;- agli enti pubblici o alle persone giuridiche private partecipate dallo Stato o da enti territoriali.In sintesi l’attività di commercio deve essere professionale, cioè non occasionale, deve prevedere l’acquisto di prodotti e/o servizi, e deve essere finalizzato alla successiva rivendita.Nel caso di B2C la normativa è più rigorosa, rispetto al B2B Business to Business, perché le parti non sono poste sullo stesso piano, e il consumatore ha diritto a maggiore tutela. In particolare il titolare del negozio elettronico deve comunicare, a mezzo del modello COM 1, al Comune nel quale il titolare ha la residenza infatti la sede del prestatore di servizi prescinde dall’ubicazione dei server o del sito web, la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 5 del decreto sopra citato, nonché il settore merceologico di attività. L’attività può essere iniziata solo decorsi 30 giorni dal ricevimento da parte del Comune della comunicazione.Inoltre, è ammesso l’invio di prodotti al consumatore solo se non vi sono vincoli a suo carico, ovviamente a meno che l’invio non sia sollecitato dal medesimo consumatore, e le operazioni di vendita all’’asta deve ritenersi vietata.È infine proibito il commercio all’ingrosso e al dettaglio congiuntamente, a meno che non siano approntate due aree nettamente separate sul sito con la…
fonte: brunosaetta – Siti e-Commerce in Italia.
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